La convivenza di fatto è regolata dall’art. 1, commi 36/65 della Legge 20 maggio 2016, n. 76.
Può essere costituita sia da coppie eterosessuali che omosessuali, tramite dichiarazione resa all’ufficio Anagrafe del comune di residenza da entrambe le parti, che devono essere maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non legate tra loro, nè con altre persone, da vincoli di matrimonio, unione civile, rapporti di parentela, affinità o adozione.
Si precisa che tale dichiarazione non ha natura costitutiva della convivenza bensì funge da strumento probatorio e serve ad ottenere le tutele previste dalla legge 76/2016. A stabilirlo è stato il Tribunale di Milano con ordinanza del 31 marzo 2016.
La legge prevede la possibilità per i conviventi di fatto di disciplinare i rapporti patrimoniali sottoscrivendo un contratto di convivenza, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, che verrà poi trasmesso all’ufficio Anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.