Matrimonio Civile
In Italia sono ammesse tre forme di matrimonio:
– civile, celebrato pubblicamente davanti all’ufficiale di Stato Civile (il Sindaco o un suo delegato);
– concordatario, cioè religioso-cattolico;
– acattolico, celebrato da ministri dei culti non cattolici ammessi nello Stato.
In tutti i casi la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
In seguito alla richiesta di pubblicazione l’ufficio provvede all’acquisizione della documentazione necessaria.
Unione Civile
L’unione civile è stata istituita dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 (in vigore dal 5 giugno 2016) e successivamente regolamentata dal D.P.C.M. n. 144 del 23 luglio 2016. Altri decreti attuativi della Legge 76 sono i D.Lgs. n. 5, 6 e 7 del 19/01/2017.
Al momento della dichiarazione costitutiva dell’unione le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni. Hanno inoltre la facoltà di dichiarare di assumere un cognome comune, scegliendo uno dei loro cognomi, oppure anteporre o posporre il proprio cognome a quello comune.
L’atto è registrato nell’apposito registro di stato civile.
L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta davanti all’ufficiale dello stato civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.