Le variazioni di residenza, dal 9 maggio 2012, sono soggette ad una nuova disciplina (art. 5 del D.L. n. 5 del 09/02/2012 – convertito in Legge n. 35 del 04/04/2012) .
Le dichiarazioni anagrafiche di trasferimento di residenza da un altro Comune, dall’estero o verso l’estero, oltre a quelle di cambiamento di abitazione all’interno del Comune, possono essere presentate, oltre che agli sportelli d’Anagrafe, anche per posta raccomandata o via telematica (esclusivamente nel rispetto dei criteri precisati nel modulo di richiesta, alla voce “Modalità di presentazione”).
Si sottolinea la necessità di prestare la massima attenzione alla correttezza dei dati riportati nell’istanza in quanto, in applicazione degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione comporterà la decadenza dai benefici eventualmente acquisiti sulla base della stessa, nonché il rilievo penale della dichiarazione non veritiera.
L’art. 5 del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito con L. 23/05/2014 n. 80 ha inoltre introdotto l’obbligo di dimostrare di avere titolo all’occupazione dell’alloggio.